Carta Blu UE: la procedura per altamente qualificati trasformata in decreto flussi
La Carta Blu UE nasce per attrarre talenti.
Nella prassi amministrativa italiana, invece, viene trattata come un decreto flussi.
Sebbene vi fu un esordio positivo, pian piano la fattispecie ha subito modifiche eccessive.
Si tratta di un cortocircuito normativo che merita di essere denunciato con chiarezza.
Il dato normativo: disciplina speciale fuori dai flussi
L’art. 27-quater, D.Lgs. 286/1998 disciplina l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati nell’ambito dei cosiddetti casi particolari, cioè al di fuori delle quote del decreto flussi.
La ratio è evidente: favorire l’ingresso rapido di ingegneri, dirigenti, account manager, specialisti IT, professionisti con competenze elevate, in linea con la logica europea della Direttiva (UE) 2021/1883.
Una disciplina speciale, snella, separata dal meccanismo quantitativo e burocratico dei flussi.
Almeno sulla carta.
La prassi: comunicazione al CPI e attesa di 15 giorni
Nella realtà operativa, invece, la procedura Carta Blu viene instradata dentro il sistema informatico dei flussi.
Risultato?
Richiesta di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, attesa di 15 giorni e obbligo di generare un codice PIN autorizzativo mediante precompilazione di un modulo.
Da qui la ricezione di una mail automatica proveniente dalla sezione decreto flussi (comunicazioni.decretoflussi@pecdlci.interno.it).
La domanda sorge spontanea.
Qual è il nesso tra una procedura per altamente qualificati e il meccanismo pensato per lavoratori di profilo diverso, tra cui manovali e operai?
Un ingegnere aerospaziale deve transitare dal Centro per l’Impiego come se si trattasse di una ricerca di personale generico?
È difficile rintracciare una base normativa che giustifichi questa sovrapposizione.
La disciplina dell’art. 27-quater non richiama il meccanismo di verifica indiscriminata del mercato del lavoro interno nei termini in cui viene oggi applicato.
Eppure la prassi si è consolidata.
Ancora una volta, la distanza tra legge e applicazione concreta si amplia.
L’asimmetria tra norma e prassi
Il problema non è solo tecnico ma sistemico.
Si crea quella che potremmo definire una asimmetria strutturale tra il quadro normativo e la prassi amministrativa.
L’azienda o datore di lavoro legge la norma e comprende di trovarsi davanti a una procedura speciale, poi accede al portale e scopre un percorso modellato sui flussi con tempi aggiuntivi, adempimenti ulteriori e passaggi informatici non espressamente previsti dalla legge.
Il risultato è un ritardo minimo di 15 giorni prima ancora di poter presentare la domanda.
Un procedimento che, nella realtà, supera spesso i 120 giorni complessivi per una procedura pensata per attrarre talenti internazionali.
La questione alloggio: dal contratto di soggiorno alla fase iniziale
La ciliegina sulla torta riguarda l’alloggio.
La normativa prevede che il lavoratore produca la documentazione relativa all’alloggio al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, quindi in una fase successiva all’ingresso in Italia.
Eppure oggi non è più possibile indicare un hotel o un residence.
Occorre inserire i dati catastali di un’unità immobiliare per il quale viene richiesto il certificato di idoneità alloggiativa.
Tradotto in termini economici?
L’azienda dovrebbe:
- locare un appartamento con largo anticipo
- sostenere costi di affitto per mesi
- attivare pratiche comunali
- anticipare oneri senza alcuna certezza sui tempi effettivi del procedimento
Tutto questo mentre la domanda è ancora pendente.
Siamo oltre la logica della semplificazione, siamo nel paradosso amministrativo.
Il paradosso della procedura per talenti
La Carta Blu UE dovrebbe rappresentare un canale privilegiato, un segnale di apertura o comunque un meccanismo competitivo rispetto agli altri Stati membri.
Invece il sistema italiano replica gli adempimenti dei flussi, moltiplica i passaggi informatici, introduce verifiche non chiaramente ancorate al dato normativo ed anticipa obblighi che la legge colloca in una fase successiva.
Tutto questo scoraggia ed espone le imprese a costi e incertezze.
Una domanda inevitabile
Se l’art. 27-quater configura una fattispecie speciale fuori quota, perché la piattaforma e la prassi la trattano come una procedura flussi?
Qual è la base giuridica della sovrapposizione?
Si tratta di una scelta organizzativa, di una forzatura interpretativa, oppure ci troviamo di fronte al solito caso di sconfinamento amministrativo?
La Carta Blu non è un decreto flussi, continuare a trattarla come tale significa svuotare di senso una disciplina nata per essere speciale.
A pagarne il prezzo sono le imprese e i talenti che l’Italia dovrebbe attrarre, non respingere con burocrazia travestita da controllo.
Per assistenza sulla Carta Blu UE è possibile contattare direttamente lo Studio