La frammentazione territoriale dell’interpretazione normativa: stessa norma, uffici diversi, risultati opposti.
L’ordinamento giuridico italiano si fonda sul chiaro presupposto teorico secondo cui la legge è uguale per tutti.
Ma cosa accade quando la stessa norma viene applicata in modo diverso da uffici diversi dello stesso stato?
Immaginiamo una disposizione di legge che produce un esito a Milano, uno diverso a Brescia, e uno ancora differente in un Consolato estero.
Si apre una prospettiva dalla quale emerge prepotentemente un quesito sistematico: l’unità dell’ordinamento è reale o è solo apparente?
Stessa norma, interpretazioni divergenti
Nel settore dell’immigrazione il fenomeno è evidente.
Una medesima disposizione può essere letta in modo difforme da: Questure, SUI e Consolati italiani all’estero.
Non si tratta di semplici differenze organizzative ma di vere e proprie differenze interpretative.
Sembra quasi fisiologico.
Requisiti documentali richiesti in una provincia e non in un’altra, valutazioni discrezionali amplificate in un Consolato e ridimensionate in un altro, richieste istruttorie ulteriori non previste dalla norma.
L’effetto è evidente: il diritto diventa territoriale a discapito dell’uguaglianza sostanziale.
Il nodo costituzionale: art. 97 Cost.
La Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 97, impone che l’amministrazione operi secondo criteri di buon andamento e imparzialità.
Il principio di imparzialità non è solo assenza di favoritismi ma anche uniformità applicativa.
Se la stessa norma produce effetti differenti a seconda del territorio, emerge un problema non solo organizzativo ma anche costituzionale.
La pubblica amministrazione non è una federazione di prassi locali.
L’illusione dell’unità dell’ordinamento
Formalmente, l’ordinamento è unitario, sostanzialmente, assistiamo a una frammentazione applicativa in cui regna sovrano l’imperialismo dello stato.
Ogni ufficio sviluppa prassi interne, ogni territorio consolida criteri interpretativi propri, mentre ogni consolato crea checklist non sempre allineate tra loro.
Si forma così una rete di micro-ordinamenti amministrativi paralleli non dichiarati ma imperativi.
Il principio di uniformità amministrativa
Il principio di uniformità amministrativa non è scritto in un solo articolo, ma è il risultato di combinati disposti come:
- 3 Cost. (uguaglianza sostanziale)
- 97 Cost. (imparzialità e buon andamento)
- principio di legalità
Se la disomogeneità diventa strutturale, si produce una distorsione dell’accesso ai diritti.
Il cittadino non sa più quale sia la regola, basandosi solo ed esclusivamente sulla prassi locale.
Questa, ovviamente, non è sindacabile finché non si trasforma in un diniego impugnabile.
Responsabilità dello Stato per disomogeneità applicativa
Qui emerge un profilo delicato.
La disomogeneità applicativa può generare disparità di trattamento oltre che lesione dell’affidamento ed incertezza giuridica.
Non si tratta di errore occasionale ma di un vero e proprio disallineamento strutturale.
Uno Stato che non assicura coerenza interpretativa espone sé stesso a responsabilità per violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento.
L’unità è reale o apparente?
Questa è la domanda centrale: l’ordinamento è unitario nei testi ma frammentato nella prassi.
Finché non si affronta il tema della standardizzazione interpretativa, continueremo ad assistere a decisioni che cambiano al variare del territorio.
Ciò a discapito della prevedibilità del diritto.
La frammentazione territoriale dell’interpretazione normativa non è un dettaglio tecnico ma una questione sistemica.
È il punto in cui si misura la reale tenuta dello Stato di diritto oltre l’inconsapevolezza da parte delle amministrazioni di comprendere l’entità dei danni generati alle aziende.