Dinieghi amministrativi: molti non reggerebbero un processo

C’è una verità che l’amministrazione conosce bene, ma che raramente emerge nei provvedimenti adottati.

Il diniego amministrativo può essere sufficiente a chiudere un procedimento, ma non è automaticamente idoneo a sostenere un processo.

Quando viene sottoposto al controllo giurisdizionale, ciò che spesso emerge non è l’illegittimità della decisione in sé, bensì l’incapacità dell’atto di dimostrare come e perché quella decisione sia stata assunta.

Non è una questione ideologica ma di diritto processuale, di metodo e di responsabilità motivazionale.

Il diniego nasce spesso per resistere al cittadino, non al giudice

Il procedimento amministrativo e il processo non condividono la stessa logica.

Il primo tollera la semplificazione ed è costruito per essere rapido, seriale, standardizzato; il secondo ostile agli automatismi pretende coerenza, verificabilità e responsabilità argomentativa.

Emerge che alcuni provvedimenti sono pensati per scoraggiare l’utenza, ma non per reggere un contraddittorio.

Funzionano perché l’utente destinatario spesso non si non si oppone, non perché siano giuridicamente solidi.

Ciò in quanto il problema non è la decisione in sé, ma la mancata dimostrazione del percorso logico che la sostiene.

In moltissimi casi l’amministrazione indica l’esito, richiama una norma ma non espone il ragionamento che collega i fatti alla norma.

Il risultato è un atto formalmente corretto, ma sostanzialmente indifendibile posto che dinanzi al Giudice non basta sapere cosa si è deciso, ma occorre dimostrare perché.

Motivazioni apparenti: il vizio più diffuso

La motivazione, dunque, resta il punto di frattura più frequente: la formula c’è, il riferimento normativo anche, ma manca il passaggio decisivo, ovvero il collegamento logico tra i fatti del caso concreto e la decisione.

Molti provvedimenti sono affetti da motivazioni stereotipate, richiami normativi generici, assenza di istruttoria individualizzata.

Nel processo questo non basta, posto che il giudice non valuta la forma del diniego, ma se l’amministrazione ha davvero ragionato, ovvero dimostra di aver verificato, valutato e ponderato.

In giudizio emergono spesso documenti ignorati, elementi decisivi non valutati, richieste istruttorie mai svolte.

Discrezionalità non significa arbitrarietà

Quanto al pavento potere discrezionale occorre sottolineare come sia un semplice strumento che spesso viene utilizzato come scudo difensivo.

L’amministrazione non è mai esentata e resta sempre vincolata ai principi di coerenza, proporzionalità, ragionevolezza; pertanto se la discrezionalità non è argomentata sorge l’ombra dell’arbitrio che, come noto, non supera la prova giudiziale.

Il banco di prova è il TAR

Esiste un dato che incide profondamente sulla qualità dei dinieghi, anche se raramente viene esplicitato.

La maggior parte dei destinatari di un rigetto non propone ricorso.

Ciò avviene per mancanza di risorse, di informazioni, di fiducia o semplicemente per stanchezza.

Questo dato incide sul modo in cui molti provvedimenti vengono costruiti, posto che se l’amministrazione sa che il controllo giurisdizionale è statisticamente improbabile o comunque limitato, il livello di approfondimento si abbassa notevolmente.

La motivazione si assottiglia e l’istruttoria si riduce all’essenziale dando luogo ad un atto che sfrutta un’asimmetria strutturale.

È proprio questa asimmetria a spiegare perché molti ricorsi vengono accolti.

Non perché l’amministrazione non potesse decidere in quel modo, ma perché non è riuscita a dimostrare di averlo fatto correttamente.

Il problema, in definitiva, non è l’esistenza del potere amministrativo, ma l’uso che se ne fa quando si è consapevoli che, nella maggior parte dei casi, nessuno chiederà conto delle decisioni assunte.

Il sistema regge perché il controllo giurisdizionale è raro, non perché gli atti siano solidi.

Quando però quel controllo si attiva, molte costruzioni crollano, rivelando che il diniego non era il risultato di una valutazione ponderata, ma di una semplificazione spinta, resa possibile dal silenzio dell’utenza.

È in questo spazio, tra potere esercitato e potere realmente giustificabile, che si annida la fragilità più profonda di molti provvedimenti amministrativi.