Cos’è la residenza elettiva
Tra le diverse tipologie di permesso di soggiorno previste dall’ordinamento italiano rientra la residenza elettiva.
Si tratta di un titolo destinato ai cittadini stranieri che intendono stabilirsi in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa.
La finalità della residenza elettiva è consentire il soggiorno stabile a soggetti economicamente autosufficienti.
Il presupposto essenziale è l’assenza di qualsiasi rischio di onere per l’assistenza sociale dello Stato.
Requisiti economici per il rilascio del visto
Il cittadino extracomunitario deve dimostrare di disporre di risorse economiche autonome e continuative.
Tali risorse devono provenire esclusivamente da fonti lecite diverse dal lavoro subordinato o autonomo.
Rientrano tra le fonti ammesse pensioni, vitalizi, rendite, redditi immobiliari anche situati in Italia, partecipazioni societarie o altre entrate stabili.
La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Interministeriale 11 maggio 2011 e dal Regolamento UE n. 977/2011.
La quantificazione delle risorse e le prassi consolari
Uno dei profili più controversi riguarda la quantificazione delle risorse economiche richieste.
In assenza di una soglia normativa predeterminata, alcuni consolati applicano criteri meramente indicativi.
Tali prassi non sempre trovano un solido fondamento giuridico.
In via interpretativa, le risorse non dovrebbero essere inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000 sui mezzi di sussistenza.
Questa impostazione, pur diffusa, resta suscettibile di valutazione discrezionale caso per caso.
Estensione del visto ai familiari
Qualora le capacità finanziarie siano ritenute adeguate, il visto per residenza elettiva può essere esteso ai familiari.
Rientrano tra i beneficiari il coniuge convivente, i figli minori e i figli maggiorenni conviventi e fiscalmente a carico.
L’assenza di un importo minimo di pensione non consente un diniego automatico.
È sufficiente dimostrare la disponibilità dei mezzi per il sostentamento dell’intero nucleo e per l’eventuale rientro nel Paese di origine.
Procedura per la richiesta del visto e del permesso di soggiorno
La domanda di visto deve essere presentata presso l’autorità diplomatica italiana competente per territorio.
L’amministrazione consolare è titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’adeguatezza dei mezzi economici.
In caso di esito favorevole viene rilasciato il visto per residenza elettiva.
Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero deve inoltrare il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno.
Ipotesi particolari di accesso alla residenza elettiva
Il permesso per residenza elettiva può essere richiesto anche da soggetti già presenti sul territorio italiano.
Rientrano in tale ipotesi i familiari di cittadini dell’Unione europea che non rientrano nella nozione di familiare di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30/2007.
Il riferimento riguarda in particolare i conviventi stabili di cittadini UE.
La convivenza o il vincolo familiare devono essere dimostrati con documentazione ufficiale rilasciata dallo Stato di precedente residenza.
Tale disciplina trova fondamento nella necessità di assicurare piena applicazione alla direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione.
Conversione del permesso di soggiorno in residenza elettiva
La residenza elettiva può essere ottenuta anche mediante conversione di un permesso di soggiorno già in corso di validità.
Ciò avviene quando il cittadino straniero cessa l’attività lavorativa e diventa titolare di pensione, rendita o altra fonte stabile di reddito.
In questi casi la valutazione dei requisiti economici è rimessa alla Questura territorialmente competente.
Un approfondimento sul tema delle conversioni dei titoli di soggiorno è disponibile nella sezione permessi di soggiorno e conversioni del sito dello Studio.
Ulteriori categorie ammesse
Il titolo per residenza elettiva può essere richiesto anche da dipendenti stranieri, religiosi o laici, impiegati presso enti e organizzazioni del Vaticano.
La disciplina applicabile è uniforme quanto a durata e rinnovo del titolo.
Durata del permesso e soggiorno di lungo periodo
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva ha durata di uno o due anni.
Il titolo è rinnovabile per lo stesso periodo in presenza dei requisiti originari.
Dopo cinque anni di soggiorno regolare è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Tale status garantisce una stabilità rafforzata, pur restando soggetto ad aggiornamento periodico.
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