Le imprese che operano su scala internazionale e che investono nello sviluppo di progetti complessi hanno frequentemente l’esigenza di trasferire il proprio personale qualificato da una sede all’altra del gruppo.
La mobilità intra-societaria del personale verso l’Italia è regolata da una disciplina speciale che consente l’ingresso al di fuori delle quote di programmazione dei flussi, ma che resta caratterizzata da requisiti stringenti e da un procedimento amministrativo articolato.
L’obiettivo del legislatore è quello di favorire gli investimenti esteri senza rinunciare a un controllo preventivo sulla legittimità del trasferimento del personale altamente qualificato.
Il quadro normativo
L’articolo 27, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull’Immigrazione disciplina l’ingresso e il soggiorno, in regime extra quote, dei dirigenti e lavoratori altamente qualificati dipendenti di società estere che dispongano di una sede, filiale o società collegata in Italia.
La norma consente il trasferimento temporaneo del personale nell’ambito di gruppi societari internazionali, valorizzando la continuità organizzativa e funzionale tra la società estera e quella operante sul territorio nazionale.
La figura del lavoratore altamente qualificato
Il lavoratore altamente qualificato è colui che possiede competenze specifiche e un elevato livello di conoscenza teorica e professionale, tali da consentirgli di analizzare e gestire situazioni complesse in ambiti disciplinari definiti.
Il profilo professionale deve rivestire un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione aziendale ed essere normalmente inquadrabile nei livelli apicali della struttura, quali i quadri o il livello D, secondo la contrattazione collettiva applicabile.
Costituisce requisito imprescindibile l’esistenza di un rapporto di lavoro con la società estera distaccante da almeno sei mesi antecedenti l’inizio del distacco.
Il distacco ha natura temporanea e può avere una durata massima complessiva di cinque anni, incluse eventuali proroghe.
Il legame societario tra impresa estera e impresa italiana
Elemento centrale della procedura è la dimostrazione del legame societario tra la società distaccante estera e la società distaccataria operante in Italia.
Tale legame può essere diretto, come nel caso di casa madre e filiale, oppure indiretto, attraverso una catena di partecipazioni societarie riconducibili al medesimo gruppo.
È sufficiente dimostrare l’esistenza di un controllo, di una direzione comune o della titolarità di partecipazioni societarie che colleghino le due imprese a un’unica realtà economica.
La prova del legame societario può essere fornita mediante visure camerali, bilanci consolidati, documentazione societaria, assetti partecipativi o titoli rappresentativi delle partecipazioni.
Il regime giuridico del distacco e le tutele del lavoratore
Durante il periodo di distacco intra-societario, il lavoratore straniero rimane alle dipendenze della società estera distaccante, che conserva la titolarità del rapporto di lavoro.
La società estera è tenuta a garantire al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicabile ai lavoratori italiani o comunitari impiegati in mansioni analoghe.
Devono inoltre essere garantiti il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salvo l’applicazione di eventuali convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia e il Paese di provenienza del lavoratore.
Dirigenti e lavoratori altamente qualificati: possibilità di assunzione
Tra le diverse ipotesi di ingresso extra quote previste dal Testo Unico sull’Immigrazione, il distacco intra-societario dei lavoratori altamente qualificati rappresenta l’unica fattispecie che consente la successiva assunzione del lavoratore da parte della società distaccataria italiana.
Alla scadenza del primo periodo di autorizzazione, l’impresa italiana può decidere di inserire stabilmente il lavoratore nel proprio organico.
In tale ipotesi non si procede alla proroga del distacco presso la Prefettura che ha rilasciato il nulla osta, bensì al rinnovo del permesso di soggiorno mediante la procedura ordinaria tramite kit postale.
Il titolo di soggiorno viene convertito da permesso per distacco temporaneo o per casi particolari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Da questo momento il lavoratore cessa definitivamente lo status di distaccato e ogni collegamento giuridico con la società estera di provenienza.
La procedura e la competenza territoriale
La domanda di nulla osta al distacco intra-societario deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero dell’Interno.
La competenza spetta allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo individuato in base al luogo di lavoro.
Il criterio determinante è la sede della società distaccataria italiana presso la quale il lavoratore altamente qualificato svolgerà la propria attività lavorativa.
Una corretta impostazione della domanda e una rigorosa dimostrazione dei requisiti soggettivi e societari risultano decisive per evitare rallentamenti procedurali o dinieghi, in un contesto amministrativo che, pur orientato all’attrazione degli investimenti, mantiene un elevato livello di controllo preventivo.