Un criterio non scritto ma sistematicamente applicato

Nei procedimenti amministrativi in materia di lavoro degli stranieri si è progressivamente affermato un parametro di valutazione che non trova alcun esplicito fondamento normativo ma che incide in modo determinante sull’esito dell’istruttoria: la cosiddetta “credibilità del datore di lavoro”.

Tale criterio non è codificato in alcuna disposizione di legge o regolamento, né è espressamente richiamato nelle fonti europee o nazionali in materia di immigrazione per lavoro.

Eppure, nella prassi amministrativa di Sportelli Unici, Questure e Autorità consolari, esso viene utilizzato come filtro preliminare, spesso silenzioso, per valutare la serietà dell’offerta di lavoro e, in definitiva, la meritevolezza dell’istanza.

Dalla verifica dei requisiti oggettivi al giudizio sulla solidità aziendale

Formalmente, la normativa richiede la verifica di presupposti chiari e tipizzati: esistenza del rapporto di lavoro, rispetto dei minimi retributivi, capacità economica del datore di lavoro in relazione all’assunzione proposta, assenza di cause ostative.

Nella prassi, tuttavia, l’istruttoria si spinge oltre, trasformando la verifica della capacità economica in un giudizio complessivo sull’affidabilità dell’impresa.

Bilanci con fatturato ritenuto modesto, anzianità aziendale ridotta, numero limitato di dipendenti o utili contenuti diventano indici implicitamente utilizzati per mettere in dubbio la genuinità dell’assunzione, pur in assenza di violazioni formali.

Un parametro elastico che sfugge al principio di legalità

Il problema centrale della credibilità del datore di lavoro risiede nella sua natura intrinsecamente elastica e non predeterminata.

Non esistono soglie normative di fatturato, parametri standardizzati di anzianità aziendale o criteri oggettivi per stabilire quando un’impresa possa considerarsi credibile.

La valutazione si fonda su apprezzamenti discrezionali che variano da ufficio a ufficio e, talvolta, da funzionario a funzionario.

In questo modo, un requisito non scritto finisce per incidere su posizioni giuridiche soggettive, in potenziale contrasto con il principio di legalità e con l’esigenza di tipicità dei presupposti amministrativi.

Il rischio di motivazioni apparenti e stereotipate

Quando la “scarsa credibilità” del datore di lavoro emerge solo indirettamente, il rischio è quello di provvedimenti fondati su motivazioni apparenti.

Dinieghi che richiamano genericamente l’inidoneità della capacità economica o la non coerenza dell’assetto aziendale spesso celano, in realtà, un giudizio di valore non esplicitato.

Ciò rende difficile per il destinatario comprendere le reali ragioni del rigetto e limita in modo significativo il diritto di difesa, poiché l’interessato non è posto nelle condizioni di contrastare un parametro che non viene mai dichiarato in modo trasparente.

Credibilità aziendale e sproporzione istruttoria

Un ulteriore profilo critico riguarda la sproporzione tra il dato normativo e l’intensità dell’istruttoria richiesta.

Imprese pienamente operative, regolarmente iscritte, in regola con gli obblighi fiscali e contributivi, si vedono sottoposte a richieste documentali invasive e a valutazioni che eccedono lo scopo del procedimento.

La verifica ex ante del rischio di utilizzo distorto del canale lavorativo finisce così per tradursi in una sorta di giudizio prognostico sull’impresa, che non trova riscontro né nella normativa nazionale né in quella europea.

Il sindacato giurisdizionale: limiti e possibilità

Sul piano del contenzioso, la credibilità del datore di lavoro rappresenta un terreno delicato ma non privo di strumenti di tutela.

Il giudice amministrativo può sindacare l’uso di criteri non normati sotto il profilo dell’eccesso di potere, della carenza istruttoria e del difetto di motivazione.

In particolare, laddove l’amministrazione utilizzi indici economici o strutturali in modo apodittico, senza dimostrare un concreto collegamento con l’asserita inaffidabilità dell’assunzione, il provvedimento si espone a censure di illegittimità.

Verso una maggiore trasparenza dei criteri valutativi

L’emersione della credibilità del datore di lavoro come parametro occulto segnala una tensione irrisolta tra esigenze di controllo e garanzie di legalità.

Se l’amministrazione ritiene necessario valutare la solidità economica e organizzativa delle imprese, tale valutazione dovrebbe essere ancorata a criteri chiari, predeterminati e conoscibili.

In assenza di una normazione esplicita, l’utilizzo di parametri informali rischia di trasformare l’istruttoria in un giudizio discrezionale opaco, con effetti pregiudizievoli sia per le imprese sia per i lavoratori stranieri coinvolti.