Appuntamento consolare e Decreto Flussi: sospensione NON è generica (quando il ricorso resta possibile)

Il ricorso in materia di appuntamento consolare nell’ambito del Decreto Flussi non può essere impostato come una tutela automatica contro il ritardo dell’Amministrazione.

La sua ammissibilità dipende da un presupposto preciso: l’esistenza di un procedimento di visto che possa legittimamente proseguire.

Il Giudice Amministrativo non tutela l’accesso all’agenda consolare in quanto tale.

Tutela, invece, l’interesse alla conclusione di un procedimento amministrativo giuridicamente attivo.

Il nesso tra appuntamento consolare e nulla osta

Nel sistema del Decreto Flussi, l’appuntamento consolare non è un diritto autonomo.

È una fase strumentale del procedimento di rilascio del visto.

Ne consegue che il ricorso è giuridicamente fondato solo se il nulla osta al lavoro è efficace.

Non è sufficiente che il nulla osta risulti formalmente rilasciato o visibile sul portale.

Il nulla osta è efficace solo quando l’istruttoria è completata, gli accertamenti previsti dalla legge hanno avuto esito positivo e tale esito risulta formalmente comunicato dal SUI attraverso il portale ALI.

Fino a quel momento, il procedimento resta sospeso.

La sospensione ex lege e i suoi effetti sul ricorso

L’art. 3 del D.L. 145/2024 ha introdotto una sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta per specifiche categorie di cittadini stranieri, limitate a determinati Paesi.

Questa sospensione opera automaticamente e impedisce la prosecuzione del procedimento di visto.

In presenza di una sospensione ex lege, il Consolato non ha alcun potere decisionale.

Non può fissare l’appuntamento e non può concludere il procedimento.

In questa fase manca l’interesse concreto e attuale richiesto per agire in giudizio.

Il ricorso sull’appuntamento consolare è quindi destinato a essere dichiarato inammissibile.

Questo principio è stato affermato in modo espresso dal TAR Lazio, che ha chiarito come l’assenza di efficacia del nulla osta escluda in radice la tutela giurisdizionale.

Quando il ricorso diventa giuridicamente fondato

Il ricorso diventa fondato nel momento in cui la sospensione viene meno e il nulla osta riacquista piena efficacia.

Ciò accade quando l’istruttoria risulta positivamente conclusa e tale esito è registrato sul portale.

Da quel momento, il procedimento di visto è nuovamente attivo.

Il Consolato è tenuto a gestire la pratica e a consentire l’accesso alla fase consolare.

Se, in questa situazione, l’appuntamento non viene fissato o il procedimento resta fermo senza giustificazione, l’inerzia diventa giuridicamente rilevante.

L’interesse del richiedente è attuale e il ricorso è ammissibile.

Oggetto reale del ricorso

Il ricorso non mira a ottenere direttamente il visto, ma ha come oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento.

Il giudice verifica se, in presenza di un nulla osta efficace, il blocco dell’appuntamento consolare sia privo di base normativa ed in caso affermativo, può ordinare all’Amministrazione di provvedere.

La linea di confine non è il ritardo in sé, ma lo stato giuridico del nulla osta: agire prima che l’istruttoria risulti positivamente definita espone a una declaratoria di inammissibilità.

Agire dopo, invece, consente una tutela effettiva contro l’inerzia dell’Amministrazione.

Comprendere questo passaggio è oggi decisivo per valutare se il ricorso sia uno strumento utile o un’iniziativa destinata a non superare il vaglio preliminare del giudice.

Un possibile profilo di costituzionalità

Resta infine aperta una questione di sistema.

La disciplina introdotta dal D.L. 145/2024 configura un trattamento differenziato fondato esclusivamente sulla cittadinanza, applicato in via generalizzata e presuntiva.

Questo assetto potrebbe sollevare profili di compatibilità con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza sostanziale, nella misura in cui situazioni identiche sotto il profilo lavorativo e documentale ricevono un trattamento procedimentale diverso solo in base al Paese di origine.

È un tema che, allo stato, non incide sulla proponibilità immediata del ricorso, ma che potrebbe assumere rilievo in prospettiva, soprattutto se la sospensione dovesse protrarsi senza criteri temporali certi o senza un’effettiva individualizzazione delle verifiche.