La comunicazione di cessione di fabbricato è un adempimento obbligatorio prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191).
Per quanto attiene ai cittadini italiani, tale obbligo è stato sostanzialmente assorbito dalla registrazione degli atti riferiti all’unità immobiliare, quali il contratto di locazione, la vendita etc.
Tuttavia, l’obbligo di comunicazione è confermato dall’art. 7 del T.U. 286/98, in ordine allo status di cittadino straniero.
“chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza
Quando è obbligatoria
La comunicazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- Cessione dell’immobile (a titolo di vendita, locazione, comodato o altro) a un cittadino extracomunitario (non UE) o apolide.
- Ospitalità temporanea a cittadini extracomunitari (anche in assenza di un contratto scritto), inclusi i parenti o affini.
- Nel caso di cessione di un immobile o di una stanza per un uso diverso dal contratto registrato (ad esempio, se si ospita un cittadino extracomunitario per un breve periodo senza contratto).
La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile o dall’inizio dell’ospitalità.
Come si presenta
Va trasmessa all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Questura, in alcuni comuni, alla Polizia Municipale, o raramente presso una Stazione dei Carabinieri).
Documenti necessari
- Modulo di comunicazione di cessione di fabbricato: disponibile presso gli uffici di Pubblica Sicurezza o scaricabile dal sito della Polizia di Stato.
- Copia del documento d’identità del dichiarante.
- Copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero (se già disponibile).
- Copia del contratto (se presente).
Modalità di presentazione
- Di persona: consegnare il modulo e i documenti richiesti presso l’ufficio competente.
- Tramite raccomandata A/R: inviare il modulo compilato e la documentazione all’ufficio di Pubblica Sicurezza.
- Telematicamente: in alcuni comuni è possibile effettuare la comunicazione online attraverso piattaforme locali.
Informazioni richieste
Nel modulo devono essere indicati:
- I dati del cedente (proprietario, locatore o chi ospita).
- I dati del cittadino straniero (nome, cognome, nazionalità, tipo e numero di documento d’identità).
- La descrizione dell’immobile ceduto (indirizzo, tipo di fabbricato, ecc.).
- La data di consegna o inizio dell’ospitalità.
Sanzioni
Secondo il novellato art 7, comma 2-bis, D.lgs 286/98, la mancata o tardiva presentazione della comunicazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro (prima delle modifiche gli importi erano da 103,29 a 1.549,37 euro)
Esenzioni
La comunicazione non è necessaria nei seguenti casi:
- Se il cittadino straniero è già regolarmente soggiornante e il contratto di locazione, comodato o vendita è registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
- Se l’immobile viene ceduto a cittadini italiani o comunitari (UE).