La nuova procedura per il distacco o l’assunzione.
Con il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, il legislatore italiano ha introdotto una nuova ipotesi di ingresso per motivi di lavoro, inserendo la lettera i-bis nel comma 1, dell’articolo 27 TUI.
La disposizione amplia in modo significativo il ventaglio delle categorie di lavoratori stranieri ammessi in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi.
Lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi, nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall’ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano.
In altre parole, la norma consente di impiegare in Italia lavoratori extra-UE che abbiano già lavorato, in passato, per imprese italiane o per loro controllate/partecipate estere, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato almeno 12 mesi nei 4 anni precedenti la richiesta.
La disposizione mira a favorire la mobilità intra-aziendale internazionale di personale già formato e qualificato, riducendo gli oneri amministrativi e consentendo alle imprese italiane con filiali o società partecipate all’estero di reimpiegare in Italia lavoratori di fiducia, già inseriti nei propri processi produttivi.
Si tratta, dunque, di uno strumento di semplificazione e di attrazione di forza lavoro specializzata, in linea con la logica di “integrazione produttiva globale” delle grandi imprese e gruppi internazionali.
L’ingresso previsto dall’art. 27, co. 1, lett. i-bis, rientra tra quelli fuori quota e a titolo di lavoro subordinato non stagionale.
Come per le altre ipotesi di cui all’art. 27, la procedura richiede la richiesta di nulla osta al lavoro da parte dell’impresa italiana, da presentarsi tramite il portale ALI – Ministero dell’Interno.
Il lavoratore straniero potrà successivamente richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato presso la competente rappresentanza consolare italiana, sulla base del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Requisiti principali per il reimpiego dei lavoratori extra-UE
Per poter usufruire di questa procedura, occorre che:
- Il lavoratore straniero
- sia cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea;
- abbia lavorato almeno 12 mesi negli ultimi 48 mesi presso un’impresa con sede in Italia o presso una sua società partecipata/controllata situata in un Paese extra-UE.
- L’impresa richiedente in Italia
- abbia sede legale o operativa nel territorio italiano;
- possa dimostrare la relazione di partecipazione o controllo societario con l’impresa estera (come da ultimo bilancio consolidato ex D.Lgs. 127/1991);
- presenti regolare contratto di lavoro conforme alla normativa italiana e alle condizioni di lavoro del settore.
Documentazione e prova dei rapporti societari
Elemento centrale è la dimostrazione del legame tra le due imprese (italiana ed estera).
A tal fine sarà necessario produrre:
- bilancio consolidato o documenti equivalenti attestanti la partecipazione societaria;
- contratto di lavoro estero o certificato di impiego che provi i 12 mesi di lavoro;
- copia del passaporto e dei documenti anagrafici del lavoratore;
- eventuale lettera di distacco o di riassunzione redatta dall’impresa italiana.
Differenza rispetto ad altre ipotesi (lett. i e 27-quinquies)
La nuova fattispecie si distingue:
- dall’art. 27-quinquies (CICT Continued Intra-Corporate Transfer), che riguarda lavoratori già in forza all’estero e distaccati temporaneamente in Italia;
- dall’art. 27-quinquies (ICT – Intra-Corporate Transferees), che attua la direttiva UE 2014/66 e disciplina ingressi di dirigenti e specialisti per periodi limitati.
L’art. 27, co. 1, lett. i-bis, invece, consente una vera e propria assunzione o reimpiego stabile in Italia, non un distacco temporaneo.
L’introduzione della lettera i-bis apre nuove opportunità sia per le imprese italiane con ramificazioni internazionali sia per i lavoratori stranieri qualificati che abbiano già maturato esperienza all’interno di gruppi societari italiani.
La norma rappresenta un importante ponte giuridico tra l’attività all’estero e l’inserimento stabile nel tessuto produttivo italiano, riducendo tempi e rigidità procedurali.
La nuova procedura di cui all’art. 27, co. 1, lett. i-bis T.U.I. si inserisce in un più ampio quadro di modernizzazione del sistema di ingresso lavorativo in Italia, volto ad attrarre competenze e a facilitare la mobilità del personale già integrato in contesti aziendali italiani all’estero.
Per le imprese interessate, è essenziale valutare attentamente la documentazione societaria e lavorativa a supporto della richiesta, mentre per i lavoratori si apre la possibilità di un percorso regolare di rientro o trasferimento in Italia al di fuori del regime delle quote
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