Secondo il disposto di cui all’art’5, comma 9-bis, Dl.lgs 286/1998 (testo unico immigrazione), in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (anche quando non venga rispettato il termine di 60 giorni), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando verrà rilasciato il permesso, che sarà da notificare anche al datore di lavoro.
Per quanto riguarda i viaggi all’estero, è possibile uscire e rientrare in Italia con la ricevuta, a condizione di non transitare attraverso altri Paesi dell’area Schengen. È necessario portare con sé il passaporto valido, l’originale o una copia del permesso di soggiorno scaduto (nel caso di rinnovo) e la ricevuta della richiesta.
Non esiste una durata prestabilita per la validità della ricevuta; essa rimane valida fino al rilascio del nuovo permesso di soggiorno. Tuttavia, è consigliabile monitorare lo stato della propria pratica e seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti per eventuali aggiornamenti o necessità di ulteriori documenti.
Ciò in quanto il ritardo del rilascio del permesso definitivo non è da attribuire al richiedente, ma all’amministrazione competente (Ministero dell’Interno).
Durante questo periodo, la ricevuta consente al richiedente di soggiornare regolarmente in Italia e di svolgere determinate attività, come lavorare (se il precedente permesso lo consentiva) e accedere ai servizi essenziali.
Tuttavia, è importante sapere che:
- Viaggi all’estero: In genere, con la sola ricevuta, non è possibile viaggiare fuori dall’Italia, ad eccezione di casi particolari (ad esempio, un viaggio diretto verso il proprio paese d’origine attraverso un volo senza scali intermedi). Si consiglia sempre di consultare la questura per conferme specifiche.
- Richieste particolari: Se la pratica del rinnovo o del primo rilascio richiede più tempo, la validità della ricevuta può essere estesa. In questi casi, è possibile richiedere un aggiornamento presso l’ufficio immigrazione.
Vi è, infine, una netta distinzione tra il rilascio e rinnovo posto che nel primo caso è preclusa la possibilità di viaggiare all’estero, mente nel secondo caso è possibile fare rientro nel paese di origine con voli diretti evitando scali o comunque di transitare nelle aree internazionali degli aeroporti.
Attualmente, gli importi per la richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno sono:
- euro 40,00 + 30,46 (per la stampa del documento elettronico) = 70,46 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno;– 50,00 euro + 30,46 = 80,46 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
- euro 100,00 + 30,46 = 130,46 per permessi di soggiorno CE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
Se hai bisogno di verificare lo stato della tua pratica, puoi controllarlo tramite il sito ufficiale del Portale Immigrazione o recandoti presso la questura.
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