Il permesso di soggiorno illimitato in Italia, noto anche come permesso di soggiorno di lungo periodo UE, consente ai cittadini stranieri di stabilirsi in Italia. È necessario aver soggiornato legalmente in Italia per almeno 5 anni e soddisfare requisiti come reddito minimo, alloggio idoneo e conoscenza della lingua italiana.
Il Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è regolato dal Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) e dal Decreto Legislativo n. 3/2007, che recependo la Direttiva 2003/109/CE ha modificato integralmente il contenuto dell’art. 9 del Testo Unico sull’Immigrazione, eliminando la cosiddetta “carta di soggiorno” in vigore e sostituendola appunto con il nuovo permesso UE.
E’ stato inoltre aggiunto l’art. 9 bis, il quale definisce la posizione giuridica degli stranieri nel nostro Paese in possesso di permesso di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri UE.
Questo titolo di soggiorno consente ai cittadini stranieri non comunitari di risiedere stabilmente in uno Stato membro dell’Unione Europea con diritti assimilabili a quelli dei cittadini europei, favorendo l’integrazione e la stabilità sociale.
Ma dunque, si tratta di un permesso a tempo indeterminato, come suggerito dal termine di uso comune? La risposta è sì, la concessione è, di base, per un lasso illimitato di tempo.
Vi sono naturalmente circostanze – che approfondiremo di seguito – il cui verificarsi può determinarne la revoca. Risulta inoltre essenziale operare una precisazione: la Legge 23.12.2021 ha puntualizzato una distinzione fondamentale fra la durata dello status acquisito – illimitata – e la durata del permesso di soggiorno che attesta la titolarità di questo status.
Come per altri documenti identificativi (es. carta di identità), questo documento ha una durata predefinita: dieci anni per gli adulti, cinque anni per i minori. Trascorso tale periodo, sarà necessario presentare domanda di rinnovo corredata da fotografia del titolare e, salvo le su accennate circostanze di revoca, il documento verrà automaticamente prorogato. Questo poiché esso rappresenta a tutti gli effetti un documento di identificazione personale per lo straniero.
Requisiti per il rilascio
Per ottenere il Permesso di Soggiorno UE, il richiedente deve soddisfare specifici requisiti:
- Residenza continuativa: Aver soggiornato legalmente e ininterrottamente per almeno cinque anni nello Stato membro in cui si presenta la domanda (art. 9 D.Lgs. 286/1998).
- Reddito sufficiente: Dimostrare di avere risorse economiche stabili e adeguate per il proprio mantenimento e quello della propria famiglia, superiori all’importo annuo dell’assegno sociale (art. 9, comma 1).
- Alloggio idoneo: Disporre di un’abitazione conforme ai requisiti di idoneità abitativa stabiliti dalla normativa vigente (art. 29, comma 3, lett. a).
- Conoscenza della lingua italiana: Superare un test di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (art. 9, comma 1.1), salvo esenzioni specifiche.
- Assenza di precedenti penali: Non avere condanne penali gravi e non costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (art. 9, comma 3).
Vantaggi del Permesso di Soggiorno UE:
- Mobilità all’interno dell’UE: Consente di trasferirsi in un altro Stato membro per lavoro, studio o motivi familiari, seguendo le normative locali (Direttiva 2003/109/CE, art. 14).
- Accesso ai servizi pubblici: Garantisce accesso a servizi sanitari, sociali, all’istruzione e alla formazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
- Stabilità e sicurezza: Ha validità illimitata, ma la carta di soggiorno deve essere periodicamente aggiornata per il rinnovo dei dati (art. 9, comma 4).
Cause di esclusione e revoca
Il Permesso di Soggiorno UE può essere negato o revocato in presenza di determinate condizioni:
- Assenza prolungata: Se il titolare soggiorna fuori dall’Unione Europea per oltre 12 mesi consecutivi (art. 9, comma 7).
- Pericolosità sociale: Se lo straniero rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale (art. 9, comma 3).
- Ottenimento fraudolento: In caso di ottenimento del permesso mediante documenti falsi o dichiarazioni mendaci (art. 9, comma 8).
Esclusioni
Non possono richiedere il Permesso di Soggiorno UE:
- Titolari di permessi di soggiorno temporanei: Come i permessi per motivi di studio o formazione (art. 9, comma 6).
- Richiedenti asilo e protezione internazionale: I beneficiari di protezione temporanea non possono accedere a questo titolo (art. 9, comma 6).
Diniego del Permesso
In caso di diniego, il provvedimento deve essere motivato e notificato. È possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica.
Da segnalare Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2020, n.3961, con cui si afferma che la sola condanna dello straniero per un reato che può determinarne l’espulsione non genera in maniera automatica la revoca del permesso, la quale va motivata invece sulla base dell’analisi di una serie di elementi, fra i quali: la durata della permanenza del soggetto nel Paese, il livello di integrazione sociale, familiare e lavorativa che egli ha strutturato nel tempo.