Residenza elettiva

Tra le diverse ipotesi di permesso di soggiorno previste dalla normativa italiana vi è annoverata, altresì, quella della residenza elettiva concessa ai cittadini stranieri in possesso di particolari requisiti predeterminati.

Nello specifico, il cittadino extracomunitario può stabilirsi in Italia dimostrando di essere in possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e, quindi, di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa. (Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011 e Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011)

Le fonti economiche devono provenire da attività lecite, diverse dal lavoro subordinato, come per esempio pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari (anche site in Italia), titolarità di attività economiche/commerciali, con riferimento alle quali si possa supporre la continuità nel futuro.

Controversa, poi, è la questione relativa al quantitativo delle su indicate risorse affinché possano essere qualificate come apprezzabilmente adeguate. Alcuni consolati applicano criteri meramente indicativi privi di fondamento giuridico, ma in ogni caso si conviene che le risorse in questione non possono essere inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Qualora le capacità finanziarie siano ritenute adeguate, il visto per residenza elettiva può essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico. Va precisato, tuttavia, che, non essendo previsto un importo minimo della pensione percepita, non è possibile negare il rilascio del permesso allorché lo straniero documenti la disponibilità dei mezzi per l’eventuale ritorno nel Paese di provenienza ed, eventualmente, la disponibilità di altri mezzi di sussistenza sufficienti, rapportati al numero delle persone a carico.

L’istanza del visto va formalizzata presso l’autorità diplomatica italiana all’estero alla quale è demandata la valutazione discrezionale dell’adeguatezza dei mezzi economici che, nel caso di istruttoria positiva, rilascerà il titolo in esame.

A questo punto il cittadino straniero, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, dovrà inviare il kit postale ai fini della richiesta del permesso di soggiorno. Tuttavia, oltre al caso del visto richiesto al consolato, vi sono altre ipotesi in cui è possibile accedere alla presente procedura.

In effetti, il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere richiesto, altresì, dai familiari di un cittadino comunitario non rientranti nella definizione di “familiare” prevista dall'art. 2 del D.lgs 30/2007 (Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2007). Il riferimento è in particolare ai conviventi di cittadini comunitari. Si tratta quindi di ipotesi del tutto residuale ed il rapporto di convivenza stabile o di parentela va dimostrato con documentazione idonea rilasciata dallo Stato in cui il cittadino UE dimorava prima del trasferimento in Italia (Circolare del 18/07/2007 Ministero dell’Interno). Tale disposto normativo va ricondotto alla necessità di dare ampia applicazione alla direttiva 2004/38/CE, che disciplina l’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso, soggiorno temporaneo e permanente, nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea.

Il titolo in esame può essere richiesto, inoltre, dal cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno. Ciò potrebbe, per esempio, accadere quando l’istante cessi la sua attività lavorativa diventando titolare di una pensione (civile o di invalidità), di un vitalizio, di una rendita o, in ogni caso, di una fonte di reddito tale da consentirgli di mantenersi senza lavorare. In questo caso la valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi economici per il mantenimento proprio e dei familiari è demandata alla Questura competente.

Il titolo in esame, infine, può essere richiesto altresì da dipendenti stranieri, religiosi o laici, che svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del Vaticano. Per tutti, il permesso di soggiorno viene rilasciato per un periodo di uno o due anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo se sussistono i requisiti che hanno determinato il suo rilascio. Dopo cinque anni è possibile formulare istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), ovvero un permesso di soggiorno permanente seppur soggetto ad aggiornamento quinquennale.

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