Cittadinanza Unioni civili
Procedure inserite dalla Legge n. 76/2016 – Cirinnà
Requisiti:
- 2 anni di residenza dalla data dell’unione civile
- 3 anni se residente all’estero;
- I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai conviventi dopo l’unione.
- Conoscenza della lingua italiana
Caratteristiche
- Tempi di rilascio della cittadinanza 2 anni
- È previsto il test della lingua italiana
- Occorre il certificato del casellario giudiziario
- La legge 76 del 2016, (Cirinnà), nota anche come legge sull’unione civile, ha introdotto significative modifiche nel quadro giuridico italiano per le coppie conviventi, indipendentemente dall’orientamento sessuale, garantendo loro alcuni diritti e doveri simili a quelli delle coppie sposate.
Ecco alcune caratteristiche:
- Riconoscimento Legale: La legge riconosce legalmente l’unione civile tra due persone, indipendentemente dal loro genere; ciò significa che le coppie omosessuali e eterosessuali possono formalizzare la propria relazione.
- Diritti e Doveri: Le coppie unite civilmente godono di una serie di diritti e doveri simili a quelli delle coppie sposate, tra cui i diritti relativi all’eredità, all’assistenza sanitaria, alla previdenza sociale e ad altri aspetti della vita quotidiana.
- Procedura di Registrazione: Per stipulare un’unione civile, le coppie devono seguire una procedura di registrazione presso l’ufficio di stato civile del comune in cui risiedono. La registrazione comporta la presentazione di documenti e la dichiarazione della volontà di vivere insieme.
- Contratto di convivenza: Con il patto di convivenza, i conviventi di fatto hanno la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un apposito “contratto di convivenza”. Presupposto per la stipula del contratto in esame è che la convivenza di fatto risulti da una corrispondente iscrizione anagrafica e che i conviventi, maggiorenni e non interdetti, liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile, non abbiano stipulato altro analogo contratto in corso di validità.
- Scioglimento dell’Unione Civile: In caso di separazione, le coppie unite civilmente possono richiedere lo scioglimento dell’unione civile.
CITTADINANZA:
Come detto, la legge 76 del 2016, riconosce alcuni diritti simili a quelli delle coppie sposate, tra cui la possibilità per il cittadino straniero di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
In effetti, decorso due anni dall’unione (dimostrabile con la residenza o lo stato di famiglia), oppure 3 anni nel caso di residenza all’estero, lo straniero potrà formulare richiesta di cittadinanza italiana, fermo restando gli altri requisiti richiesti dalla legge tra cui la conoscenza della lingua italiana non inferire al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento (QCER).
(Per approfondimenti: cittadinanza associare link)
PERMESSO DI SOGGIORNO
Per quanto riguarda il permesso di soggiorno è importante notare che la legge in sé non fornisce direttamente disposizioni specifiche.
Tuttavia, i partner stranieri di cittadini italiani o di residenti in Italia possono richiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a condizione che siano uniti civilmente in Italia o, nel caso l’unione sia avvenuta all’estero che sia stata riconosciuta anche in Italia.
Ricorso all’autorità giudiziaria
L’unione civile, è possibile anche con cittadino straniero non presente sul territorio nazionale in quanto la residenza non costituisce requisito indispensabile per la registrazione del contratto di convivenza.
Accade spesso, però, che i comuni si rifiutano di procedere all’iscrizione anagrafica in mancanza del permesso di soggiorno dando luogo ad impasse burocratica.
In tal caso, qualora non sia possibile risolvere la questione con integrazioni amministrative, un eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza emesso dall’autorità amministrativa potrà essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria.
La Suprema Corte è intervenuta più volte a sottolineare come la convivenza di fatto, intesa come un’unione civile, sia fondata sull’elemento spirituale ed il legame affettivo, non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, bensì sull’assunzione volontaria di un impegno reciproco.
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