Cittadinanza per matrimonio
Procedure per matrimonio o Unione civile
Requisiti:
- 2 anni di residenza dalla data del matrimonio;
- 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all’estero;
- 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.
- I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
- Conoscenza della lingua italiana
Caratteristiche
Tempi di rilascio della cittadinanza 2 anni
È previsto il test della lingua italiana
Il certificato del casellario giudiziario non è ostativo
Procedura:
- Raccolta dei Documenti: Il coniuge straniero deve raccogliere tutti i documenti necessari, tra cui certificati di matrimonio, certificati di nascita, documenti di identità, certificati di residenza e altri documenti pertinenti.
- Presentazione della Domanda: Una volta soddisfatti i requisiti, il coniuge straniero può presentare la domanda di cittadinanza italiana presso il comune italiano competente o il consolato italiano nella propria giurisdizione.
- Esame della Domanda: La Prefettura esaminerà la domanda e i documenti presentati, valutando se il coniuge straniero soddisfi tutti i requisiti necessari per l’acquisizione della cittadinanza italiana.
- Esame Linguistico e Intervista: In alcuni casi, potrebbe essere richiesto al coniuge straniero di sostenere un esame di lingua italiana e/o un’intervista per valutare l’integrazione sociale e culturale.
- Decisione: Una volta completato l’esame della domanda, il Prefetto emetterà il provvedimento di rilascio della cittadinanza italiana al coniuge straniero.
Il matrimonio o l’unione civile, se è stato celebrato all’estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
Al momento della presentazione della domanda e fino all’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
Con la direttiva del Ministero dell’interno 7 marzo 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è stata trasferita ai prefetti.
La competenza sarà, invece, del capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La conoscenza della lingua italiana potrà essere provata da uno dei seguenti titoli:
- titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
- Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
- oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
- oppure l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
- oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – UE o CE , di cui all’art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.
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