Le aziende interessate ad investire per la realizzazione di progetti sul piano internazionale necessitano di trasferire il loro personale da una sede all’altra dell’emisfero mondiale.
Il movimento del personale intrasocietario verso l’Italia è soggetto ad una disciplina che, pur prevedendo ingressi extra quote, pone comunque dei margini restrittivi connessi a specifici requisiti richiesti.
Nella prospettiva che gli investitori stranieri non si lascino scoraggiare dalla possente macchina burocratica, e nel modesto tentativo di illustrare per le vie brevi il percorso amministrativo, vediamo cosa prevede la normativa in esame.
L’articolo 27, comma 1, lett. a) T.U. Immigrazione, disciplina l’ingresso e il soggiorno, extra quote, di dirigenti o personale altamente specializzato di società estere aventi sede o filiali in Italia.
Il lavoratore altamente specializzato è colui che si trova in possesso di specifiche competenze che richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, con un profilo di rilievo all’interno di un determinato settore della struttura aziendale, in ogni caso inquadrabile come livello D o Quadro. Deve essere alle dipendenze dell’azienda distaccante da almeno sei mesi prima dell’inizio del distacco temporaneo, che può avere durata massima di 5 anni incluse eventuali proroghe.
Requisito essenziale per la presente procedura è rappresentato dal legame societario esistente tra la società distaccante (estera) e quella distaccataria (presente sul territorio nazionale) che può essere dimostrato attraverso una serie di documenti societari, tra cui la visura camerale, il bilancio consolidato, i titoli di borsa etc.
Il su indicato legame non deve sussistere in modo tassativamente diretto, ben potendo configurarsi, altresì, come indiretto, ovvero attraverso una serie di collegamenti con aziende terze appartenenti al medesimo gruppo o semplicemente dimostrando l’esistenza della titolarità di quote di aziende terze a loro volta collegate alla casa madre o a quella sede dalla quale trae origine il distacco.
Si precisa che durante il periodo di distacco, il lavoratore straniero rimane alle dipendenze della società estera, che deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, salvo eventuali convenzioni bilaterali in essere.
Vi è da dire, però, che tra le diverse figure extra quote previste e disciplinate dalla normativa in esame, solo ed esclusivamente per quanto attiene alla presente tipologia di distacco è possibile assumere il lavoratore da parte dell’azienda distaccataria, che può avvenire alla scadenza del primo periodo di autorizzazione.
In tal caso, infatti, si procede al rinnovo del permesso di soggiorno tramite kit postale anziché formulare l’istanza di proroga presso la Prefettura che ha emesso il nulla osta scaduto, dando luogo alla conversione da temporaneo o per casi particolari (extra quote) per essere rinnovato ai sensi dell’art 22 T.U.I. (cosiddetto definitivo).
Ne consegue che, da questo momento il lavoratore (altamente qualificato) cessa il suo status di distaccato temporaneo nonché qualsiasi forma di connessione con la casa madre distaccante estera ed entra a far parte dell’organico della sede italiana.
La domanda va presentata telematicamente, avvalendosi del portale del Ministero dell'Interno, presso lo Sportello Unico Immigrazione – UTG la cui competenza si evince dal luogo di lavoro, ovvero ove ha sede l’azienda distaccataria e presso la quale il lavoratore straniero presterà la sua attività lavorativa.