Rilascio visto di ingresso: Guida pratica per imprese e cittadini

L’attività istruttoria svolta dai consolati italiani all’estero è cruciale per il rilascio dei visti di ingresso.

Tuttavia, i margini di intervento dell’amministrazione non sono illimitati.

La legge fissa parametri chiari per delimitare ciò che può essere richiesto e ciò che, invece, costituirebbe un eccesso di potere istruttorio.

Per aziende e privati è fondamentale conoscere questi limiti, così da prevenire ritardi, richieste improprie e dinieghi illegittimi.

Il rilascio dei visti italiani è disciplinato principalmente dal Testo Unico Immigrazione, dal DPR 394/1999 e dal codice visti Schengen.

A questi si aggiungono le linee guida MAECI e le prassi consolare.

Tali fonti attribuiscono al consolato il compito di verificare i requisiti previsti per la specifica tipologia di visto, senza possibilità di introdurre condizioni ulteriori o personali interpretazioni prive di base normativa.

I poteri del Consolato

In fase istruttoria, il consolato può:

• accertare l’identità dello straniero e la validità del passaporto• verificare la documentazione obbligatoria prevista per la tipologia di visto
• valutare la sussistenza dei requisiti essenziali, come disponibilità economica, finalità del soggiorno, titolo giuridico che legittima l’ingresso
• richiedere chiarimenti su elementi dubbi o incoerenti rispetto ai documenti forniti
• procedere a controlli di sicurezza previsti da Schengen
• verificare la genuinità degli atti, senza tuttavia ampliarne il contenuto o chiedere certificazioni non previste

In altri termini, il consolato ha un potere di controllo ma non di integrazione della normativa.

Non può reinventare requisiti né pretendere oneri aggiuntivi non previsti.

Cosa il Consolato non può chiedere

Alcune richieste frequenti non trovano alcun fondamento normativo e integrano un eccesso di potere istruttorio.

Tra le più comuni:

  • Documenti non previsti dalle fonti ufficiali: ad esempio, la richiesta di documenti aggiuntivi a quelli indicati nelle norme o nelle schede ufficiali MAECI-Ente Visti. È illegittimo imporre una documentazione personalizzata che non sia correlata alla tipologia di visto o alla normativa vigente.
  • Dichiarazioni o moduli non esistenti in legge: il consolato non può pretendere autocertificazioni o lettere formali non previste dall’ordinamento italiano o europeo.
  • Documenti soggettivamente difficili o impossibili da ottenere: per esempio, la richiesta del documento d’identità dell’albergatore per una prenotazione alberghiera o la firma dell’albergatore sulla prenotazione. Si tratta di richieste prive di base normativa e che, inoltre, sollevano rilevanti problematiche di protezione dei dati personali, poiché il richiedente non è titolato a trattare tali dati.
  • Adempimenti che competono ad altre amministrazioni: se un nulla osta è stato rilasciato dallo Sportello Unico o dall’INL, il consolato non può rivalutare il merito della procedura interna né richiedere ulteriori verifiche sulla posizione del datore di lavoro o sulla validità dei requisiti già accertati.
  • Valutazioni discrezionali sui contenuti contrattuali: la verifica consolare deve limitarsi alla coerenza formale del contratto di soggiorno o della proposta di lavoro, non alla valutazione di convenienza economica o di merito del rapporto di lavoro.
  • Requisiti non richiesti dalla normativa: nei visti per lavoro subordinato o autonomo non è possibile introdurre requisiti ulteriori, come certificazioni non previste, attestazioni di soggetti terzi o verifiche su aspetti irrilevanti rispetto alla finalità del visto

Indicatori di eccesso di potere istruttorio

Un comportamento consolare può essere considerato illegittimo quando:

  • introduce requisiti nuovi o non previsti da alcuna norma
  • richiede documenti superflui che non contribuiscono alla verifica dei presupposti
  • compie valutazioni non consentite sulla vita privata o sull’organizzazione interna delle imprese
  • impone procedure che complicano senza giustificazione la domanda
  • provoca ritardi non motivati facendo dipendere l’istruttoria da atti non obbligatori

In tali casi, il diniego risulta passibile di impugnazione davanti al TAR competente.

Come tutelarsi in caso di eccesso istruttorio:

Imprese e cittadini possono adottare alcune strategie:

  • richiedere sempre alla sede consolare di indicare la norma specifica che giustifica ogni richiesta aggiuntiva. Spesso ciò basta per ottenere un passo indietro
  • documentare per iscritto richieste anomale e tempi eccessivamente dilatati.
  • inviare note formali per contestare richieste illegittime, richiamando normativa e prassi ministeriali.
  • in caso di diniego, valutare il ricorso al TAR del Lazio, competente in materia di visti.
  • per i datori di lavoro, conservare tutti gli scambi e-mail: sono essenziali in giudizio.
  • attivare rapidamente tutela giurisdizionale per evitare la decadenza del progetto lavorativo.

Indicazioni pratiche per imprese e cittadini

Per ridurre il rischio di richieste improprie è utile:

  • presentare dos­sier completi e ordinati
  • utilizzare modelli ufficiali e documenti aggiornati
  • chiarire fin da subito la finalità della domanda
  • allegare note esplicative quando il caso è complesso
  • evitare di fornire informazioni ridondanti che possono generare confusione istruttoria
  • richiamare, nei casi di lavoro subordinato, il carattere vincolante del nulla osta dello Sportello Unico

Conclusioni

Il consolato ha il dovere di verificare la regolarità delle domande di visto, ma non può spingersi oltre i limiti fissati dalla legge.

Le richieste istruttorie devono essere pertinenti, necessarie e proporzionate allo scopo del controllo.

Quando tali limiti vengono superati, imprese e cittadini hanno strumenti concreti per tutelarsi.

Una maggiore consapevolezza dei diritti e dei confini dell’attività consolare consente di prevenire abusi, ridurre ritardi e ottenere una gestione trasparente e corretta delle pratiche.