La formazione professionale all’estero. espressamente prevista dall’art. 23 del Testo Unico Immigrazione è un meccanismo particolare attraverso cui aziende, enti e organizzazioni italiane possono formare cittadini stranieri direttamente nel paese d’origine, in vista di una possibile futura assunzione in Italia.
È uno strumento utile nei settori dove è difficile reperire personale qualificato e permette di creare professionalità su misura, con percorsi formativi approvati dal Ministero dell’Interno.
Formazione professionale: Cos’è l’art. 23 TUI
L’art. 23 consente di attivare programmi di istruzione e formazione professionale rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero.
Il percorso formativo si svolge integralmente fuori dall’Italia e ha lo scopo di preparare lavoratori già formati secondo gli standard richiesti dall’impresa italiana.
Il progetto formativo non comporta automaticamente il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno: serve soltanto a qualificare professionalmente il candidato.
Chi può attivare il progetto formativo
Possono presentare domanda:
- aziende italiane;
- enti accreditati alla formazione;
- organizzazioni impegnate in progetti di cooperazione.
Il progetto deve indicare con precisione durata, contenuti, obiettivi, destinatari e fabbisogni professionali.
La procedura: fasi principali
Presentazione del progetto al Ministero dell’Interno
Il soggetto promotore trasmette il programma formativo indicando:
- Paese di svolgimento;
- profilo professionale richiesto;
- obiettivi e modalità didattiche;
- numero di partecipanti.
Il Ministero valuta la coerenza del progetto con l’articolo 23.
Approvazione del progetto
L’approvazione non consente l’ingresso immediato in Italia.
Significa soltanto che il programma di formazione può essere svolto all’estero.
Formazione nel Paese d’origine
La formazione è obbligatoriamente estera: l’art. 23 non permette di portare lo straniero in Italia per formarlo.
Possibile ingresso in Italia al termine della formazione
Una volta completata la formazione, l’azienda può decidere di assumere lo straniero.
È qui che diventa fondamentale distinguere tra:
- ingresso in quota (caso ordinario);
- ingresso extra-quota (comma 2-bis).
Ingresso in quota: il regime ordinario
Nella maggioranza dei casi, il lavoratore formato all’estero potrà entrare in Italia solo attraverso il decreto flussi, concorrendo alle quote annuali disponibili.
In questa ipotesi:
- l’azienda presenta una normale richiesta di nulla osta ex art. 22;
- la procedura segue i limiti numerici del decreto flussi;
- la formazione art. 23 è un requisito agevolante ma non elimina le quote.
È il regime che si applica alla quasi totalità dei progetti art. 23 nella prassi amministrativa.
Ingresso extra-quota: quando si applica il comma 2-bis
Il comma 2-bis dell’art. 23 introduce una eccezione molto rilevante:
È consentito l’ingresso fuori dalle quote, con le procedure dell’art. 22, allo straniero che:
- ha completato le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1;
- ha seguito un percorso organizzato sulla base di fabbisogni manifestati al Ministero del Lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.
In questi casi:
- l’ingresso avviene senza limiti numerici;
- il nulla osta è rilasciato fuori dal decreto flussi;
- non si applicano i vincoli quantitativi dei commi 5 e 5.1 dell’art. 22.
Si tratta però di una procedura molto più rara, perché richiede:
- un progetto settoriale approvato a livello ministeriale;
- l’intervento formale delle associazioni di categoria;
- la riconduzione del programma ai fabbisogni nazionali tracciati.
Schema finale: quota o extra quota
| Situazione | Regime | Note |
| Formazione all’estero | fuori quota | Nessun ingresso in Italia. |
| Assunzione ordinaria dopo la formazione | in quota | Procedura standard nel decreto flussi. |
| Assunzione dopo programmi approvati ai sensi del comma 2-bis | extra quota | Nessun limite numerico; applicazione rara. |
Vantaggi per le aziende
- possibilità di formare il lavoratore secondo standard propri;
- riduzione dei tempi di inserimento;
- accesso, nei casi qualificati, anche a un canale extra-quota;
- maggiore certezza sulle competenze del candidato.
Conclusione
L’art. 23 TUI rappresenta un’opportunità strategica per le imprese che necessitano di personale qualificato e per i settori che soffrono carenza di manodopera.
La procedura è tuttavia complessa e va interpretata correttamente:
- fase formativa: sempre all’estero e fuori quota;
- ingresso in Italia: ordinariamente in quota;
- deroga extra-quota: solo nei programmi qualificati ai sensi del comma 2-bis.
Una lettura superficiale rischia di generare equivoci; la distinzione operativa tra regime ordinario e regime derogatorio è essenziale per imprese, consulenti e professionisti.