Una recente modifica normativa ha esteso il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare da 90 a 150 giorni.
Si tratta di un cambiamento significativo nelle procedure di immigrazione familiare, che incide direttamente sui tempi di riunificazione dei nuclei familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

In precedenza, l’art. 29, comma 7 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) stabiliva che lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovesse concludere l’istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
Con la Legge n. 187/2024, entrata in vigore tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, tale termine è stato portato a centocinquanta giorni, uniformando così la tempistica a quella prevista per altre tipologie di nulla osta e rendendo più flessibile l’attività istruttoria delle Prefetture.

Il legislatore ha giustificato l’estensione dei tempi con la necessità di:

  • consentire verifiche più approfondite sulla documentazione, in particolare in relazione alla disponibilità di un alloggio idoneo e alla capacità reddituale del richiedente;
  • ridurre il rischio di errori istruttori e rigetti impropri dovuti alla fretta nel rispettare i tempi precedenti;
  • gestire in modo più equilibrato i volumi di richieste, cresciuti negli ultimi anni.

Tuttavia, la misura solleva anche criticità pratiche, poiché dilata i tempi di attesa per le famiglie, spesso già separate da mesi.

In termini concreti, il nuovo termine significa che:

  • lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha ora fino a 150 giorni lavorativi (cinque mesi) per concludere il procedimento;
  • decorso tale termine senza risposta, si configura il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/1990, con possibilità di proporre ricorso al TAR per l’inerzia dell’amministrazione;
  • il termine decorre sempre dalla data di presentazione telematica della domanda, non dalla convocazione o dall’invio di documenti integrativi.

La modifica riguarda esclusivamente i tempi procedimentali.
Restano invece invariati i requisiti previsti dall’art. 29 TUI, tra cui:

  • la disponibilità di un alloggio idoneo accertata dai Comuni;
  • la capacità reddituale non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere;
  • la titolarità di un permesso di soggiorno valido di durata non inferiore a un anno.

L’estensione a 150 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare segna un ulteriore passo verso la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione.
Tuttavia, è prevedibile che la misura comporti ritardi più lunghi e maggiori attese per le famiglie straniere, rendendo ancora più importante monitorare attentamente i tempi e, in caso di silenzio dell’amministrazione, tutelare i propri diritti attraverso un ricorso giurisdizionale.

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