La sentenze straniere e la loro esecutività in Italia

 

Il fenomeno delle coppie internazionali è sempre più diffuso: matrimoni celebrati all’estero, coniugi di diversa cittadinanza, residenze in più Paesi. Quando una relazione si scioglie fuori dai confini nazionali, sorge una questione cruciale: il divorzio pronunciato da un giudice straniero produce effetti in Italia?

Il principio generale: la Legge n. 218/1995

La disciplina di riferimento è contenuta nella Legge 31 maggio 1995, n. 218, che regola il diritto internazionale privato e processuale.
L’art. 64 stabilisce che una sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza bisogno di un procedimento giudiziario, purché:

  • il giudice straniero sia competente secondo i criteri riconosciuti dall’ordinamento italiano;
  • il convenuto sia stato regolarmente citato e abbia potuto difendersi;
  • la sentenza sia passata in giudicato;
  • non contrasti con l’ordine pubblico italiano;
  • non sia incompatibile con una decisione italiana definitiva.

Se tali condizioni sono rispettate, il divorzio estero è valido in Italia e può essere trascritto nei registri di stato civile.

Perché la sentenza produca effetti nel nostro ordinamento – ad esempio per potersi risposare o aggiornare lo stato civile – occorre la trascrizione presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio o, in caso di matrimonio estero, del Comune di trascrizione o di iscrizione AIRE.
Servono:

  1. copia autentica apostillata e tradotta della sentenza;
  2. attestazione del passaggio in giudicato;
  3. traduzione ufficiale;
  4. legalizzazione o apostille.

L’Ufficiale di stato civile verifica i requisiti e, se non emergono ostacoli, procede alla trascrizione o annotazione.

Divorzi pronunciati nell’Unione Europea

Per le decisioni emesse da tribunali di altri Paesi UE (tranne la Danimarca) si applica il Regolamento (UE) 2019/1111, che ha sostituito il precedente “Bruxelles II bis”.
Il riconoscimento è automatico: non serve alcuna delibazione né legalizzazione, ma solo il certificato standard UE rilasciato dal tribunale d’origine.

Divorzi pronunciati in Paesi extra-UE

Per gli Stati non appartenenti all’Unione, come la Russia, valgono le regole dell’art. 64 della Legge 218/1995.
Il riconoscimento è possibile solo se la sentenza:

  • è definitiva e valida nel Paese d’origine;
  • è stata emessa da un giudice competente;
  • non contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

In caso contrario, sarà necessario rivolgersi alla Corte d’Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia (delibazione).

Il principale limite al riconoscimento è l’ordine pubblico.
Non vengono riconosciute sentenze che violano principi essenziali dell’ordinamento italiano, ad esempio per:

  • mancanza di contraddittorio;
  • discriminazioni per sesso o religione;
  • assenza di tutela per i figli minori;
  • disposizioni patrimoniali incompatibili con la legge italiana.

In tali casi, il Comune può rifiutare la trascrizione e l’interessato potrà rivolgersi al giudice civile.

Le sentenze ecclesiastiche

Le decisioni dei tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio seguono una regola diversa: per produrre effetti civili devono essere delibate dalla Corte d’Appello, ai sensi degli artt. 796 ss. c.p.c.

Riconoscimento Efficacia esecutiva

La sentenza straniera, sebbene riconosciuta di diritto produce effetti solo dichiarativi in Italia consentendo, ad esempio, la trascrizione del divorzio nei registri di stato civile.

Tuttavia, non è ancora un titolo esecutivo, cioè non può essere utilizzata per azioni esecutive pignoramenti, coazioni, ecc.).

Affinché una sentenza straniera costituisca titolo esecutivo in Italia, è necessario che sia riconosciuta dalla Corte d’Appello, su istanza di parte, quale titolo esecutivo.

La Legge 218/1995 distingue chiaramente tra riconoscimento ed esecuzione:

  • Riconoscimento (art. 64 ss.) → produce effetti dichiarativi, ad esempio per trascrivere il divorzio.
  • Esecuzione (art. 67) → serve quando si vuole dare forza esecutiva alla sentenza straniera, come per riscuotere somme o imporre obblighi patrimoniali.

Anche una sentenza straniera apostillata e tradotta non è di per sé titolo esecutivo: per poter essere eseguita coattivamente in Italia è necessario un riconoscimento formale (exequatur) da parte della Corte d’Appello competente.

La distinzione tra validità dichiarativa e forza esecutiva resta dunque decisiva per comprendere i reali effetti di un divorzio estero in Italia.