Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Quinta Quater – con sentenza n. 16350/2025, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Condosta, annullando il provvedimento con cui il Consolato d’Italia a Shanghai aveva revocato un visto per motivi di affari, già rilasciato a una cittadina cinese.

Nel dicembre 2023, la stessa richiedeva e otteneva un visto per affari; tuttavia, pochi giorni dopo, il Consolato procedeva alla revoca del visto appena rilasciato, motivandola con il fatto che a nome della richiedente risultava una precedente richiesta di Dichiarazione di Valore, ritenuta indicativa di un presunto intento elusivo volto a ottenere un soggiorno per motivi diversi da quelli dichiarati.

Con le censure sollevate nel ricorso sono stati evidenziati numerosi vizi del provvedimento, tra cui:

  • difetto assoluto di motivazione e istruttoria,
  • contraddittorietà dell’azione amministrativa,
  • violazione del principio di affidamento,
  • sviamento di potere e manifesta irragionevolezza.

In particolare, è stato sottolineato che:

  • l’amministrazione era perfettamente a conoscenza della precedente richiesta di Dichiarazione di Valore già al momento del rilascio del visto per affari;
  • non vi era alcun elemento concreto che giustificasse un improvviso mutamento di valutazione;
  • la ricorrente aveva sempre rispettato i limiti temporali dei precedenti ingressi e fatto rientro in Cina alla scadenza dei visti.

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo le doglianze fondate e condivisibili.

In particolare, il Collegio ha evidenziato “la manifesta fondatezza delle argomentazioni della ricorrente, che investono la contraddittorietà della condotta procedimentale della competente Rappresentanza Consolare – confermate dalla documentazione in atti”.

Invocando il principio della “ragione più liquida”, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare tutte le ulteriori censure, in quanto già il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione bastava a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Con la stessa sentenza, il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese legali.

Questa decisione rappresenta un importante precedente in materia di revoca dei visti già concessi, riaffermando alcuni principi fondamentali:

  • l’obbligo dell’Amministrazione di agire secondo correttezza, buona fede e coerenza procedimentale;
  • il diritto del cittadino straniero a fare affidamento su atti legittimamente rilasciati;
  • l’illegittimità di revoche arbitrarie fondate su mere presunzioni, senza adeguata istruttoria.

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