L’area Schengen è un’area di libera circolazione composta da numerosi paesi europei che hanno abolito i controlli di frontiera interni e condividono politiche comuni di visti per i viaggiatori. Pertanto, un permesso di soggiorno rilasciato in uno degli stati Schengen di solito consente al titolare di spostarsi liberamente all’interno di tutti gli stati membri dell’Area Schengen per scopi turistici o di affari per un periodo limitato, senza necessità di visti aggiuntivi a meno che ci siano restrizioni specifiche associate al tipo di permesso.
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L’Italia è uno dei paesi che aderiscono all’accordo di Schengen, il che significa che i titolari di un permesso di soggiorno italiano possono spostarsi all’interno dello Spazio Schengen senza dover passare attraverso controlli di frontiera interni.
Vi sono, però, alcune condizioni da considerare:
- Durata del permesso di soggiorno: Il permesso di soggiorno italiano deve essere valido durante il periodo in cui si desidera viaggiare nell’area Schengen.
- Periodi di permanenza: Anche se il permesso di soggiorno italiano consente di spostarti nell’area Schengen, è necessario rispettare le regole di permanenza consentite. Di solito, si può rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni. E’ opportuno assicurarsi di calcolare attentamente il tempo di permanenza per evitare problemi con le autorità di immigrazione.
- Controlli alle frontiere esterne: Anche se non ci sono controlli di frontiera interni nell’area Schengen, potrebbero esserci controlli alle frontiere esterne, quindi occorre avere i documenti appropriati con sé per dimostrare lo status di residente in Italia.
In generale, per cittadini stranieri che intendono spostarsi all’interno dell’area Schengen è sufficiente portare con sé il passaporto ed il permesso di soggiorno.
Tuttavia, le regole relative all’ingresso e alla permanenza nell’area Schengen possono variare e sono soggette a modifiche, quindi è importante verificare sempre le ultime informazioni e regolamenti presso le autorità competenti o le ambasciate prima di pianificare il viaggio.
Durata massima di soggiorno per scopi turistici o di affari: La regola principale è che un cittadino straniero può soggiornare nell’area Schengen per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Questa regola si applica indipendentemente da quale paese Schengen si ha visitato per la prima volta.
Ecco come funziona:
- Il periodo di 180 giorni è un periodo mobile che si calcola retroattivamente dalla data di ogni singolo giorno di ingresso nell’area Schengen. In altre parole, occorre controllare i 180 giorni precedenti alla data di viaggio ogni volta che si desidera entrare nell’area Schengen.
- È possibile rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni in totale durante questo periodo di 180 giorni. Ad esempio, quali si trascorressero 90 giorni consecutivi nell’area Schengen, sarebbe opportuno attendere altri 90 giorni prima di poter tornare per un altro soggiorno di 90 giorni.
- Quando si ha superato i 90 giorni durante il periodo di 180 giorni, occorre uscire dall’area Schengen ed aspettare fino a quando non si avranno giorni disponibili per un nuovo soggiorno di 90 giorni.
È fondamentale rispettare queste regole per evitare problemi con le autorità di immigrazione. Nel caso si desiderasse rimanere nell’area Schengen per periodi più lunghi o per scopi diversi, sarebbe opportuno richiedere un permesso di residenza o un visto appropriato prima di intraprendere il viaggio.
Il cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno italiano non può trasferirsi stabilmente in un altro stato dell’UE, né può tornare nel proprio paese di origine per un tempo indeterminato.
Infatti, secondo il disposto dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
In questa prospettiva, asseconda della tipologia del permesso di soggiorno che si possiede, si può uscire dall’Italia solo rispettando le seguenti tempistiche:
- Permesso di soggiorno UE (ex carta di soggiorno): consente di uscire dall’Unione Europea per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.
Superato tale limite, il PSE può essere revocato. - Permesso di soggiorno ordinario (ad esempio lavoro, famiglia, studio ecc.): consente di rimanere fuori dall’Italia per un periodo pari alla metà della validità del permesso di soggiorno.
Ad esempio, se il suo permesso ha durata di un anno, non potrà rimanere fuori dall’Italia per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi. Qualora, invece, il permesso avesse una durata di due anni, sarà possibile rimanere fuori dall’Italia per un periodo massimo di un anno.
Vi sono tuttavia dei casi in cui, pur restando all’estero oltre i termini di legge (sopra indicati) lo stato italiano consente di rinnovare il proprio permesso di soggiorno: per esempio quando si riesce a dimostrare che la permanenza all’estero è stata dettata dalla necessita di cure mediche da comprovare con apposita documentazione.
Infine, nel caso di trasferimento definitivo all’estero, si rammenta di effettuare il trasferimento della residenza contestualmente al fine di evitare spiacevoli invenienti di natura fiscale.